Le sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 13 giugno 2017 n. 14648 decidono su un ricorso di un concessionario della riscossione avverso una declaratoria di intervenuta prescrizione pronunciata dal competente tribunale in relazione a un credito esattoriale insinuato al passivo di un fallimento.
L’esattore pone una questione di diritto: ovvero che nel caso valga il principio generale, secondo cui spetta al giudice fornito di giurisdizione sull’obbligazione tributaria conoscere dell’ eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell’obbligazione, e che non si rientri nell’esenzione di cui all’art. 2 del d.lgs. 546/1992, atteso che la cartella di pagamento o il sollecito di pagamento non possono essere qualificati come atti dell’esecuzione forzata (l’art.2 cit. così dispone nella parte che qui interessa: «Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale…Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»).
Secondo le Sezioni Unite tale motivo è fondato. Il richiamo è ad una precedente pronuncia delle Sezioni Unite, e precisamente quella del 19/11/2007, n. 23832, secondo cui l’attribuzione alle commissioni tributarie – a norma dell’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all’an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. Da ciò consegue che anche l’eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell’obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione. Ed in senso conforme, si richiama anche la successiva pronuncia Sez. U. del 3/5/2016, n. 23832.
Il principio sopra esposto viene quindi rapportato al caso di specie, e calato pertanto nella specifica disciplina concorsuale. Secondo il Fallimento, come più in dettaglio precisato in memoria, posto che nella procedura fallimentare vigono il divieto di azioni esecutive individuali, ex art. 51 legge fall., ed il concorso e l’accertamento dei crediti ex art. 52, ne consegue che, esclusa la riscossione dei crediti tributari portati dai ruoli secondo le regole ordinarie della esecuzione esattoriale. Devono pertanto ritenersi rientrare nella giurisdizione del giudice delegato in sede di verifica dei crediti, o del tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, le controversie riguardanti i fatti estintivi dell’obbligazione tributaria sopravvenuti alla formazione del titolo.