La procura, conferita al difensore dall’amministratore di una società di capitali “per ogni stato e grado della causa”, è valida anche per il giudizio di appello e resta tale anche se l’amministratore, dopo il rilascio del mandato e prima della proposizione dell’impugnazione, sia cessato dalla carica, in conformità al principio secondo cui la sostituzione della persona titolare dell’organo avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell’efficacia della procura alle liti, la quale continua ad operare a meno che non sia revocata dal nuovo rappresentante legale. In sostanza, la sostituzione della persona titolare dell’organo avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell’efficacia della procura alle liti, la quale continua ad operare a meno che non sia revocata dal nuovo rappresentante legale.
Questo principio, affermato più volte in precedenti pronunce (Cass., 13 settembre 2002, n. 13434; Cass., 22 luglio 1999, n. 7922; Cass., 8 marzo 2007, n. 5319; Cass. civ., 5 aprile 2017, n. 8821) viene ribadito dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella Ordinanza 25 gennaio 2019, n. 2183 (Pres. Manzon, Rel. Triscari).
La Corte accoglie dunque il ricorso della società contribuente relativo alla sentenza con la quale la CTR, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, aveva dichiarato inammissibile l’originario ricorso della società, in quanto proposto da un soggetto privo di legittimazione attiva in quanto egli era sì il legale rappresentante della società al momento della sottoscrizione del mandato al ma non rivestiva più la carica al momento della presentazione del ricorso.
I Giudici della Sezione Tributaria ritengono infatti che la sopravvenuta cessazione dalla carica in capo alla persona fisica che rappresentava la società non ha alcuna conseguenza sull’atto, che va invece imputato direttamente alla società stessa. Pertanto questo mantiene intatta la sua validità in mancanza di prova di una revoca di tale originaria procura da parte del nuovo legale rappresentante. Da ciò consegue che la pronuncia del Giudice regionale a è viziata per violazione di legge, avendo ritenuto che la procura rilasciata dal soggetto che era rappresentante legale non consente la legittima proposizione del ricorso dinanzi al giudice di primo grado se, in relazione a quest’ultimo momento, il soggetto perde la suddetta qualità.