L’Ordinanza 15 settembre 2017 n. 21489 della Sesta sezione della Corte di Cassazione (pres. Iacobellis, rel. Conti) ha il pregio di dare una risposta a un problema pratico che molti di noi possono incontrare nella difesa dei contribuenti. Anche perché per molti motivi (non tutti dipendenti dal difensore….), sovente si arriva alle scadenze “sul filo di lana”. Cosa accade allora se il termine per impugnare scade di sabato? Gli Uffici per il deposito sono chiusi ma sono aperti gli uffici postali. Che fare?
La risposta è netta e precisa: “Questa Corte è ferma nel ritenere che anche nelle controversie tributarie, il termine per proporre ricorso, che è “a decorrenza successiva” e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all’art. 155, comma 5, c.p.c., sicché, ove il “dies ad quem” cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l’apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l’ultimo giorno – cfr.Cass.n.11269/2016; in generale v.Cass. n. 310/2016-“