La sentenza del 19 settembre 2016 della Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 20399/41/16 costituisce una ulteriore importante pronuncia, arrivata dopo altre (CTR Milano, sez. distaccata Brescia, n. 2898 del 22.2.2016; CTR Roma, n. 951 del 19.1.2016 – si veda anche l’articolo dell’Avv. Ianniello sull’approfondimento de “Il Tributo” n. 19/2016) che affronta la questione dell’impatto delle modifiche normative del 2015 sulla disciplina del cosiddetto “raddoppio dei termini” e dei rapporti tra le norme precedenti e le successive.
La legge di stabilità per l’anno 2016, L. n. 208 del 28 dicembre 2015, entrata in vigore il 1° gennaio 2016, con il comma 130, ha riformulato l’art. 57 del DPR n. 633/72 come segue: “2. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’articolo 54 e nel secondo comma dell’articolo 5 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata fa dichiarazione. 2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”.
Il successivo comma 131 ha disposto, con analoga formulazione sui termini di notifica degli avvisi di accertamento, la sostituzione dell’art. 43 del DPR n. 600/73.
Il comma 132, disciplinando il regime transitorio della novella, ha stabilito che “Le disposizioni di cui all’articolo 57, commi 1 e 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e all’articolo 43, commi 1 e 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 131 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal DLgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al perìodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 5-quater del DL 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla L 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni”.
Ciò posto, secondo i giudici laziali, va evidenziato come la norma da ultimo richiamata nulla dica sulla vigenza, o meno, dell’art. 2, comma 3, del DLgs. n. 128 del 2015 – entrato in vigore il 2 settembre 2015 secondo cui “Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Orbene, poiché entrambe le norme sopra trascritte – sia il comma 132 della legge di stabilità del 2016, sia il comma 3 dell’art. 2 del DLgs. n. 128 del 2015 – disciplinano la stessa materia e non può, conseguentemente, ritenersi applicabile il criterio della specialità, il Collegio romano reputa che il comma 3 del richiamato art. 2 DLgs. n. 128/15 debba intendersi implicitamente abrogato dal comma 132 della legge di stabilità del 2016, entrato in vigore successivamente.
Ne deriva che il valore “salvifico” dell’articolo 2 comma 3 del decreto 128 viene meno. Quindi gli atti notificati prima dell’entrata in vigore di tale decreto debbono rispettare le regole previste dalla legge di stabilità per i periodi di imposta fino al 2015. E, se la notizia di reato è stata inviata a termini scaduti, gli accertamenti relativi, notificati oltre i termini ordinari, sono illegittimi.