L’ordinanza 17 ottobre 2018, n. 25975 della sesta sezione della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. Napolitano) affronta il caso di un contribuente che aveva presentato ricorso avverso una sentenza di CTR che, ribaltando completamente ribaltato l’esito del giudizio di primo grado, aveva ritenuto corretto l’operato dell’Amministrazione e legittima l’applicazione del c.d. raddoppio dei termini.
Il ricorrente, tra l’altro, eccepiva la decadenza del potere di accertamento da parte dell’Agenzia, sulla base del fatto che il periodo accertato era il 2007 e la notifica dell’atto impositivo era avvenuta solo nel 2013. Ciò quanto meno con riguardo all’IRAP, tributo per il quale si contestava l’applicazione del “raddoppio”.
La Corte ricorda, conformemente ai suoi precedenti, che in tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, nella versione applicabile ratione temporis, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015. L’art. 1, comma 132 della Legge citata ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell’ambito applicativo del precedente regime transitorio – non oggetto di abrogazione – di cui all’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell’atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015.
Quindi la sentenza impugnata, per la Corte, ha fatto corretta applicazione del citato principio di diritto.
Ma ciò non con riferimento all’IRAP. Infatti occorreva al riguardo tenere conto dell’irrilevanza ai fini IRAP del c.d. raddoppio dei termini, non essendo le violazioni delle disposizioni riguardo all’imposizione IRAP presidiate da sanzioni penali (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 3 maggio 2018, n. 10483; Cass. sez. 6-5, ord. 22 agosto 2017, n. 20253). Di conseguenza l’istituto del “raddoppio” non opera per tale tributo.