La Sentenza n. 18 della Corte Costituzionale depositata il 2 febbraio 2018 decide su una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria regionale di Catanzaro in relazione all’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», in riferimento all’art. 111, secondo comma, Costituzione.
Va anzitutto ricordato che l’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 prevede che “quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
La Commissione regionale aveva ritenuto che ai sensi della norma censurata, essa avrebbe dovuto decidere della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di ambedue le parti processuali. Nella fattispecie, però, tale pronuncia avrebbe inciso solo l’appellante incidentale e non anche quello principale, amministrazione dello Stato esonerata, in quanto tale, dal pagamento del contributo unificato mediante la prenotazione a debito. Col risultato di poter violare il principio della parità delle parti di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., in quanto il raddoppio del contributo unificato in caso di reiezione dell’impugnazione, mirando a scoraggiare quelle dilatorie e pretestuose, dovrebbe poter colpire indifferentemente tutte le parti, anche nel processo tributario, in cui una di esse è pubblica.
Per la Corte l’affermazione della CTR per cui la norma censurata troverebbe applicazione nel giudizio tributario va disattesa. Ciò in base alla opzione ermeneutica alternativa fondata sull’insuscettibilità dell’applicazione estensiva o analogica al processo tributario del raddoppio del contributo unificato – misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria – e sul tenore testuale della disposizione impugnata, che circoscrive la sua operatività, attraverso specifico rinvio, al processo civile.
D’altra parte una precedente sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 78 del 2016) ha precisato che i primi sei commi dell’art. 13, incluso l’impugnato comma 1-quater, riguardano solo il processo civile.
Il fatto di aver censurato l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 muovendo dalla premessa interpretativa della sua applicabilità nel processo tributario d’appello senza chiarire le ragioni che dovrebbero giustificarla. E tale carenza argomentativa si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza che rende la questione di legittimità costituzionale inammissibile.