La sentenza n. 1441 depositata il 15 gennaio 2018 della III Sezione Penale della Corte di Cassazione (Pres. Cavallo, Rel. Andreazza) accoglie il ricorso del contribuente condannato per il reato di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 74/2000 non avendo tenuto le scritture contabili. L’occultamento delle stesse era stato, nello specifico, desunto dall’esistenza di lettere di intento in cui la società si qualificava come esportatore abituale.
Per la Corte “Va anzitutto ribadito, in adesione al più recente e prevalente orientamento di questa Corte, la cui forza cogente deriva dalla necessaria conformazione della interpretazione del dettato dell’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 al principio di tassatività della legge penale, che la condotta sanzionata dall’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 è solo quella, espressamente contemplata appunto dalla norma, di occultamento o distruzione delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dall’art. 9, comma 1, del d. Igs. n. 471 del 1997 (vedi, in conformità a Sez. 3, n. 38224 del 07/10/2010, dep. 28/10/2010, P.M. in proc. Di Venti, Rv. 248571 nonché a Sez. 3, n. 28581 del 03/06/2015, dep. 06/07/2015, Ranedda, non massimata, le successive Sez. 3, n. 19106 del 02/03/2016, dep. 09/05/2016, Chianese e altro, Rv. 267102 e Sez. 3, n. 28048 del 17/02/2017, dep. 07/06/2017, Maniaci, non massimata; contra, isolatamente, Sez. 3, n. 28656 del 04/06/2009, dep. 14/07/2009, Pacifico, Rv. 244583)”.
Quindi per la terza sezione può essere configurata la fattispecie delittuosa di cui all’art. 10 solo se la documentazione contabile, di cui si assume l’occultamento o la distruzione, sia stata previamente istituita (non potendo occultarsi o distruggersi ciò che evidentemente neppure esiste).
La sentenza della Corte d’Appello impugnata propende quindi per una lettura “estensiva” della norma, tuttavia da ripudiarsi per le ragioni sopra rammentate, con riferimento in particolare al principio di tassatività sopra ricordato.