“Ciò che conta, in definitiva, affinché un complesso di beni possa costituire una azienda, non è l’uso che dei beni se ne fa al tempo dell’atto negoziale sottoposto a registrazione, ma l’attitudine oggettiva di tali beni ad essere utilizzati per una determinata attività economica da parte del soggetto cessionario, unitamente agli altri beni del complessivo compendio oggetto di trasferimento e a quelli già nella titolarità del cessionario”.
Questo a nostro avviso il passaggio più rilevante dell’Ordinanza 13 luglio 2021, n. 19866 con cui la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Zoso, Rel. Napolitano) accoglie alcuni specifici motivi di un ricorso del contribuente,
Nel caso specifico, in un conferimento di azienda, tra gli immobili conferiti in società vi erano un albergo ed un appartamento adibito ad uso foresteria. Per l’Agenzia tale appartamento, intestato alla ditta individuale di un socio, era in realtà l’abitazione del socio stesso. Il passaggio alla società avrebbe dovuto essere quindi effettuato in regime di imposta proporzionale e non fissa, come il conferimento richiede.
Per la Corte la giurisprudenza della Cassazione stessa esclude, innanzitutto, che l’art. 20 Tur abbia una portata antielusiva, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, che invece ha dato rilievo al presunto intento, da parte delle contribuenti, di conseguire un ingiustificato risparmio fiscale. L’emersione di un tale intento, in vero, è irrilevante per il richiamato art. 20 Tur, che è solo una disposizione sulla interpretazione dell’atto sottoposto a registrazione (Cass., sez. 6-5, n. 313/2018; Cass., sez. 5, n. 7637/2018).
La natura dell’oggetto del conferimento, dunque, deve essere indagata con l’ausilio dei soli strumenti ermeneutici: la sanzione, in chiave antielusiva, dell’uso distorto degli strumenti negoziali al solo fine di conseguire un indebito risparmio fiscale non può essere irrogata dall’Ufficio tramite la semplice riqualificazione dell’atto sottoposto a registrazione, ai sensi dell’art. 20 Tur.
Rileva, allora, ai fini della decisione dei motivi sotto scrutinio, l’esatta nozione di azienda.
Orbene, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che “in tema di imposta di registro, è integrata una cessione d’azienda e non di singoli beni ove gli stessi, nel loro complesso, siano potenzialmente utilizzabili per l’attività produttiva, non assumendo rilevanza l’attuale esercizio dell’impresa” (Cass., sez. 5, n. 33486/2018; Cass., sez. 5, n. 27290/2017).
Nel caso di specie, certamente i due immobili conferiti, un albergo e un appartamento, possono costituire un compendio aziendale: l’attitudine all’esercizio dell’attività economica dei due immobili conferiti nella società è anzi insita nella circostanza che l’immobile a destinazione alberghiera era stato acquistato da una società che svolgeva proprio attività ricettiva. Quanto all’appartamento, che l’Ufficio ha ritenuto essere sede dell’abitazione principale della socia, ciò che rileva per il suo inserimento in un’azienda non è la sua destinazione al momento dell’atto, ma il fatto che esso, unitamente all’immobile destinato ad albergo, fosse suscettibile di essere utilizzato quale foresteria.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso con l’assorbimento dei motivi non scrutinati.