Relazioni personali ed economiche come indicatori della residenza fiscale: tutto giusto?

Ancora una volta è la Corte di Cassazione con sentenza del 10 novembre n.26638 a chiarire un importante dubbio su come stabilire se il cittadino ufficialmente residente all’estero in un immobile di proprietà ma che convive di fatto in Italia, è tenuto alla compilazione del quadro RW.

Nel caso in esame, un cittadino russo era proprietario di un immobile a Mosca ma convivente con una signora a Milano, città nella quale, inoltre, svolgeva la sua attività lavorativa e dove aveva gran parte dei suoi investimenti.

 

Nel caso specifico, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia dell’Entrate dopo aver interpretato letteralmente il modello di Convenzione elaborato dall’OCSE per evitare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio.

Secondo il modello di convenzione elaborato in sede Ocse, la persona fisica è considerata residente nello Stato nel quale ha a disposizione «a permanent home available», la Corte ha stabilito che “…quando la persona dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti, è considerata residente nello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette.” Per la Corte diviene irrilevante la proprietà, essendo sufficiente la mera disponibilità e la sussistenza di relazioni personali.

 

Ci rimane tuttavia un dubbio. Il secondo comma dell’articolo 2 del TUIR prevede che “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti  le  persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il  domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. Il contribuente aveva, da ciò che si legge, dimostrato (nei gradi di merito, quindi trattasi di questione non in discussione dinanzi alla Corte), di aver trascorso in Russia 183 giorni dell’anno 2002. Il che equivale a nostro modesto avviso a riconoscere che la sua dimora abituale (nel senso civilistico attribuito al concetto di residenza) fosse prevalentemente all’estero. Riguardo al domicilio, concetto legato a situazioni economiche di fatto, l’aver investito in Italia somme consistenti non dovrebbe essere significativo di “affari” o “interessi” da gestire direttamente in loco. Insomma, con tutto il rispetto per i modelli OCSE, forse la specifica normativa tributaria interna per essere superata dovrebbe perlomeno essere analizzata in rapporto ai criteri internazionali…..