La Corte di Cassazione con ordinanza 27 settembre 2017 n. 22681 della sesta sezione (Pres. Cirillo, Rel. Napolitano) torna sulla questione della notifica del classamento ai sensi dell’art. 74, comma 1, della L. n. 342/2000.
Nella fattispecie, la variazione della rendita attribuita rispetto a quella provvisoriamente proposta dalla contribuente è stata certamente successiva, come messa in atti, al 1° gennaio 2000. Ne deriva secondo la Corte l’obbligo di notifica della stessa, ai sensi dell’art. 74, comma 1, della L. n. 342/2000, perché l’atto attributivo o modificativo della rendita sia efficace.
Ciò diversamente, quindi, da quanto disposto dal comma 3 dello stesso art. 74 della citata legge, per le attribuzioni o rettifiche di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999, in relazione alle quali il Comune può legittimamente chiedere l’imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 11 marzo 2014, n. 5621; Cass. sez. 5, ord. 18 maggio 2011, n. 10953; Cass. sez. 5, 8 luglio 2009, n. 16031).
La pronuncia della CTR impugnata, ignorando tale decisivo discrimine ed ipotizzando la sussistenza di un onere d’impugnazione anche nel merito dell’attribuzione della rendita catastale conosciuta attraverso la notifica dell’atto impositivo ai fini ICI, non ha fatto quindi corretta applicazione del principio affermato in materia dalla stessa Corte (cfr., da ultimo, Cass. sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11682) secondo cui l’omessa notifica dell’attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 1999, ne preclude l’utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI, non obbligando l’art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546/1992 il contribuente ad impugnare l’atto presupposto, che, in quanto non notificato, neppure può divenire definitivo e neanche potendo ipotizzarsi un vulnus alla difesa del Comune che avrebbe potuto eventualmente chiedere la chiamata in causa dell’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate), per consentirle di comprovare l’effettuata notificazione della rendita catastale del’unità immobiliare oggetto di accertamento, contestata dalla contribuente (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 20 gennaio 2017, n. 1439).