Con sentenza n. 24872 del 6 novembre 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Virgilio, Rel. Mele) torna ad esprimersi circa la corretta identificazione dei parametri propedeutici all’individuazione della sede amministrativa delle società necessaria ai fini dell’accertamento della residenza fiscale (ex art.73, comma 3, T.U.I.R.), in relazione ad una controversia sorta tra l’Ufficio ed una società sanmarinese.
Nei fatti ad una società con sede in San Marino veniva notificato avviso di accertamento scaturente dalle risultanze di un P.V.C. redatto dalla G.d.F. recante maggiori imposte IRAP, IRES ed IVA per l’anno d’imposta 2003. La verifica faceva seguito a precedente accesso effettuato presso altra società con sede in Italia all’esito del quale veniva acquisita documentazione che induceva a ritenere, tra le altre, che il legale rappresentante di quest’ultima esercitasse di fatto anche l’amministrazione della società ricorrente, ritenuta soltanto formalmente residente in San Marino. L’accertamento di tipo induttivo (ex art. 39 comma 2 D.P.R. 600/73 e art. 55 D.P.R. 633/72) era pertanto fondato sulla individuazione della effettiva residenza fiscale della società sanmarinese in Italia (presso la sede dell’altra società), da qui la sua riqualificazione quale soggetto passivo d’imposta in Italia. In particolare a sostegno della tesi della “eterovestizione” l’Ufficio metteva in evidenza una serie di elementi emersi a seguito dalle verifiche condotte dalle forze di polizia, tra questi: il possesso da parte della società italiana di informazioni patrimoniali strategiche della società sanmarinese; la dipendenza commerciale totale della società sanmarinese dalla italiana (risultata l’unico cliente); la contemporaneità tra i pagamenti della società italiana per le forniture ad opera della società sanmarinese e i pagamenti eseguiti da quest’ultima in favore dei propri fornitori; l’utilizzo di un’autovettura di proprietà della società italiana da parte dei dipendenti della società sanmarinese; l’esercizio della gestione amministrativa della società sanmarinese ad opera dello stesso amministratore della società italiana. La conclusione dell’Ufficio era dunque quella di ritenere che la sede dell’amministrazione della contribuente (il luogo cioè di direzione e controllo) fosse in Italia e, parimenti in Italia, risultasse l’oggetto principale dell’attività.
Tuttavia la CTR, nel confermare la sentenza di primo grado favorevole alla società contribuente, disattendeva le doglianze dell’Agenzia; il giudice di appello, ritenute insufficienti la prove fornite dall’Ufficio, escludeva infatti che la contribuente dovesse ritenersi residente in Italia. Nella fattispecie la decisione dei secondi giudici verteva su una serie di rilievi oggettivi quali: sede legale in San Marino; collocazione geografica di San Marino, Stato totalmente circondato da territorio italiano (circostanza comportante che i relativi rapporti commerciali con fornitori e clienti non potevano che identificarsi con soggetti italiani); tenuta della documentazione contabile e dei libri sociali in San Marino; riunioni del collegio sindacale e dell’assemblea in San Marino; residenza in San Marino di tutti i dipendenti. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia.
I giudici di legittimità, respinto il ricorso dell’Ufficio e avvalorato quanto dedotto dal giudice di seconde cure, hanno riaffermato il consolidato principio di diritto secondo cui “ai fini della individuazione della residenza fiscale delle società ed enti, ai sensi dell’art. 87 comma terzo DPR 917/86 (secondo la numerazione vigente ratione temporis, corrispondente all’odierno art. 73 comma 3 a seguito del d.lgs. 344/2003), la nozione di ” sede dell’amministrazione” , in quanto contrapposta alla “sede legale”, è assimilabile alla “sede effettiva” di matrice civilistica, intesa come il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative, di direzione dell’ente e di convocazione delle assemblee e, quindi, come luogo stabilmente utilizzato per l’accentramento, nei rapporti interni e coi terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente”.