La terza Sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 12413 depositata il 16 giugno 2016 (Pres. Amendola, Rel. Barreca) ha affrontato la questione di un fermo amministrativo disposto in maniera illegittima per crediti non tributari da parte di un concessionario alla riscossione di Taranto.
La questione verte sulla richiesta di condanna dell’esattore ai sensi dell’art. 96 c.p.c. , per responsabilità aggravata. Essa rileva anche dal lato tributario poiché l’articolo 96 del codice di procedura civile si applica anche nel giudizio davanti alle Commissioni tributarie stante il rinvio dell’articolo 15 del D.Lgs. 546/92.
In particolare il primo comma dell’art. 96 in oggetto prevede: “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza”.
Il secondo comma invece fissa il principio per cui “Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente”.
Il terzo comma infine recita: “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Secondo la Corte incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. , comma 3, la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall’appellante in modo da evitare il gravame (così Cass. n. 24546/14, nonchè n. 1115/16).
Tuttavia per l’applicazione del terzo comma, la pronuncia di appello, secondo la Cassazione, avrebbe dovuto essere giustificata appunto con riferimento alla condotta tenuta dal concessionario in grado d’appello, da valutarsi secondo i parametri della mala fede e della colpa grave, non certo secondo quello della mancanza della normale prudenza, riferibile alla distinta fattispecie del comma 2.
In conclusione, la domanda al risarcimento dei danni subiti dal debitore per l’illegittima iscrizione del fermo amministrativo può essere avanzata ai sensi del secondo comma, e presuppone perciò l’istanza di parte, nonché l’accertamento dell’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito il provvedimento di fermo e della mancanza della normale prudenza in capo all’Agente della riscossione. Invece la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del comma terzo presuppone l’accertamento della mala fede o colpa grave e, pur potendo essere pronunciata d’ufficio anche dal giudice d’appello, va da questi riferita alla condotta processuale tenuta dalla parte soccombente nel secondo grado di giudizio.
Il presupposto della “mala fede o colpa grave”, insomma, riguarda sia il primo che il terzo comma, anche se in quest’ultimo non viene esplicitato. Ciò perché “agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile”.