Segnaliamo ai nostri lettori la Sentenza 21 giugno 2019, n. 16710 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Chindemi, Rel. Stalla) che a nostro modesto avviso ha il pregio di spiegare molto chiaramente i fondamenti normativi che caratterizzano la responsabilità della società beneficiaria della scissione per i debiti non assolti dalla scissa e al riguardo mette ben in evidenza le differenze tra comparto civilistico e comparto fiscale.
La Corte ricorda dapprima che l’art. 2506 quater, co.3, cod.civ. (‘Effetti della scissione’) stabilisce che: “ciascuna società è solidalmente responsabile nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui fanno carico”. Questa disposizione introduce dunque, in relazione ai debiti della società scissa antecedenti alla scissione, un limite alla responsabilità patrimoniale delle società coinvolte; limite che si ritrova anche nella previsione di cui all’articolo 2506 bis, co.3, cod.civ., nel caso in cui la destinazione degli “elementi del passivo” alle società medesime non sia desumibile dal progetto di scissione.
Questa disciplina non trova rispondenza nell’ordinamento tributario, il quale stabilisce – al contrario – che per gli obblighi della società scissa, riferibili a periodi di imposta anteriori alla data di efficacia della scissione, risponde non soltanto la società scissa ma anche la società beneficiaria; tale responsabilità, valevole “per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi ed ogni altro debito” afferente al rapporto tributario, ha natura solidale, e per essa non è previsto alcun limite quantitativo riconducibile al patrimonio assegnato con l’operazione straordinaria (art.173, co. 12 e 13, d.P.R. 917/86). Lo stesso principio viene riprodotto nell’articolo 15, 2^ co., d.lgs. 472/97, secondo cui “nei casi di scissione anche parziale di società o enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto”. Emerge dunque che, in ambito tributario, l’istituto della responsabilità solidale riprende vigore secondo la regola generale di integralità e pariteticità di cui agli artt. 1292 e 2740 cod.civ.; con la conseguenza che – in ogni ipotesi di scissione – per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori alla scissione rispondono solidalmente – ed “illimitatamente” – tutte le società partecipi dell’operazione (Cass.nn. 13059/15; 23342/16). Va detto che la prevalenza della norma tributaria sul diverso principio desumibile dalla disciplina codicistica della scissione non determina – nella prospettiva degli articoli 3 e 53 Cost. – alcuna violazione di ordine costituzionale; dal momento che la maggior tutela accordata dall’ordinamento al “creditore-fisco”, rispetto a tutti gli altri creditori della società scissa, trova riscontro di ragionevolezza ed adeguatezza della oggettiva diversità di fattispecie e, segnatamente, nella peculiarità dell’obbligazione tributaria.
Ciò è quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.90 del 26 aprile 2018, dichiarativa della infondatezza “delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 173, comma 13, TUIR, nella parte in cui prevede, in caso di scissione parziale di una società, la responsabilità solidale e illimitata della società beneficiaria per i debiti tributari riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto, e dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, nella parte in cui prevede, in caso di scissione parziale, che ciascuna società beneficiaria è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto”.
La stessa Suprema Corte ha poi ripreso quanto così stabilito dal giudice delle leggi, recentemente ribadendo l’ insussistenza di alcun limite quantitativo alla responsabilità patrimoniale tributaria della società beneficiaria della scissione (Cass.n. 31591/18).