Ribadita la nullità dell’accertamento emesso “ante tempus”.

In un momento nel quale le certezze giurisprudenziali consolidate possono subire qualche “scalfitura” (ci riferiamo in particolare alla sentenza 19 aprile 2019, n. 11013 sulla delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 per cui sarebbe legittima anche la delega “in bianco”….) fa piacere che alcuni principi di garanzia ormai stabili in tema di contraddittorio endoprocedimentale preventivo vengano confermati anche nel 2019.

Ci riferiamo alla Sentenza 10 maggio 2019, n. 12451 della Sezione Tributaria (Pres. Virgilio, Rel. Leuzzi) che ha ribadito la lettura rigorosa dell’articolo 12 comma 7 dello Statuto del Contribuente.

La Corte ricorda anche recenti massime per cui “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, opera una valutazione “ex ante” in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimen tale tributario, sanzionando con la nullità dell’atto impositivo emesso “ante tempus” – senza distinguere, volutamente, tra tributi armonizzati e non – l’inosservanza del termine dilatorio concesso in favore del contribuente, così assorbendo, a monte, la prova di “resistenza”, la quale resta applicabile, per i tributi armonizzati, solo se la normativa interna non preveda già la sanzione della nullità: ipotesi in cui (come nelle verifiche a tavolino) è il giudice tributario chiamato a compiere, caso per caso, una valutazione “ex post” sull’intervenuto rispetto o meno del contraddittorio medesimo” (Cass. n. 701 del 2019; Cass. n. 702 del 2019).

In definitiva, si rammenta che: 1) l’art. 12, comma 7, I. n. 212 del 2000 prevede, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio operata dal legislatore, attraverso la previsione di nullità dell’atto impositivo per mancato rispetto del termine dilatorio, che già, a monte, assorbe la ‘prova di resistenza’. Inoltre la norma dello Statuto del contribuente non distingue tra tributi armonizzati e non. 2) il principio di strumentalità delle forme ai fini del rispetto del contraddittorio, principio generale desumibile dall’ordinamento civile, amministrativo e tributario, viene meno in presenza di una sanzione di nullità comminata per la violazione, e questo vale anche ai fini del contraddittorio endoprocedimentale tributario. 3) per i “tributi armonizzati”, quindi pure per l’IVA, la necessità della ‘prova di resistenza’, ai fini della verifica del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, scatta solo se la normativa interna non preveda già la sanzione della nullità.