In tema di contenzioso tributario, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, tuttavia, abbia natura di atto impositivo è una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d’impugnazione con l’atto successivo.
Questo principio, già espresso più volte in passato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, è da considerare come centrale in seno alla motivazione dell’ordinanza 2 novembre 2017, n. 26129 della Sesta Sezione Civile (Pres. Cirillo, Rel. Manzon).
Nel caso specifico la Corte accoglie il ricorso del contribuente avverso una sentenza della CTR di L’Aquila che aveva ritenuto inammissibile l’impugnativa dell’iscrizione ipotecaria oggetto primario ed originario della lite, poiché il contribuente non aveva impugnato il preavviso della medesima, trattandosi di un atto autonomamente impugnabile.
Per la Corte “Pur potendosi affermare … che tale atto prodromico -procedimentalmente obbligatorio- sia autonomamente impugnabile, è altresì evidente che lo stesso non rientra nell’elenco di cui all’art. 19, d.lgs. 546/199. Quindi la sua impugnazione non può che considerarsi meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria, la cui natura di atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile è invece sancita da tale disposizione legislativa processuale”.