Ricorso notificato alla sola Agenzia delle Entrate: è l’Agenzia a dover eventualmente chiamare in causa l’agente della riscossione

Ricorso notificato alla sola Agenzia delle Entrate: è l’Agenzia a dover eventualmente chiamare in causa l’agente della riscossione

La Corte di Cassazione con la sentenza 9 novembre 2016 n. 22729 ribadisce il principio per cui è l’ente impositore a dover stare in giudizio anche qualora il contribuente, impugnando l’atto esattivo, lamenti in vizio di notifica dell’atto a monte, prodromico alla fase di riscossione. Nel caso in cui l’ufficio faccia valere in giudizio l’argomentazione per cui la legittimazione spetta unicamente all’Agente della riscossione, ribaltando sul contribuente l’onere di chiamare in causa quest’ultimo, tale tesi costituisce una eccezione priva di fondamento.

Ricordiamo incidentalmente che la stessa Agenzia delle Entrate con circolare 51 del 17 luglio 2008 ha esortato i propri uffici a chiamare in causa l’Agente della riscossione, in modo che questi possa depositare in giudizio i documenti probativi della notifica.

Nella vicenda di cui parliamo, la Corte evidenzia come sia ferma su questi temi la propria affermazione di principio (fatto proprio in via consolidata dalle pronunce successive a sez. un. n. 16412 del 2007) secondo cui, in tema di riscossione a mezzo di cartella di pagamento, allorché il contribuente possa contestare sia la pretesa tributaria che la cartella come atto conseguenziale, è rimessa al contribuente stesso la scelta di impugnare tale ultimo atto, deducendone ad es. la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto, o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti.

In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario del servizio di riscossione, al quale, se è fatto esclusivo destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio il predette ente, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario. Il concessionario, poi, ai sensi dell’art. 10 del DLgs. n. 546 del 1992, è parte quando oggetto della controversia è l’impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili, nel caso – cioè – di vizi propri della cartella di pagamento e dell’avviso di mora. In tale ipotesi l’atto va impugnato chiamando in causa esclusivamente il concessionario, al quale è direttamente ascrivibile il vizio dell’atto, non essendo configurabile un litisconsorzio necessario con l’ente impositore (cfr. sez. 5, n. 5832 del 2011).