In tema di accertamento tributario, il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa, previsto dall’art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, presuppone che vi sia stata una specifica richiesta degli agenti accertatori (non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione di qualcosa che non si è richiesto), ed opera non solo nell’ipotesi di rifiuto (per definizione “doloso”) dell’esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere i documenti in suo possesso, o li sottragga all’ispezione, non allo scopo di impedire la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dovuto a dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.). (Sez. V, n. 9487 del 12/04/2017).
Questo passaggio motivazionale viene riportato integralmente (ed ovviamente condiviso) nella Ordinanza del 18 ottobre 2017 n. 24535 della quinta sezione della Corte di Cassazione (Pres. Virgilio, Rel. Vengoni).
La società accertata aveva omesso di presentare le dichiarazioni IVA di diverse annualità.
In sede giurisdizionale erano stati ricostruiti volumi d’affari, ricavi e costi dai documenti contabili prodotti in giudizio. Nel ricorso dell’Agenzia si censura tale modus operandi proprio perché i documenti non sarebbero stati prodotti in sede di accertamento con ciò facendo scattare il divieto di utilizzo in sede processuale.
Ma per la Corte “Nel caso di specie, l’esistenza di una specifica richiesta non può desumersi dal ricorso, e neppure dalla sentenza della CTR, dalla quale emerge semplicemente che durante la verifica la società non aveva esibito documentazione, poi prodotta in giudizio, ma non l’esistenza di una specifica richiesta in tal senso e di un conseguente rifiuto nel corso della verifica”.
Non è provato in altri termini il rifiuto di esibizione e non è provato il comportamento doloso del contribuente. Il ricorso dell’Agenziea viene pertanto respinto.