Per i periodi di imposta dal 2004 al 2007 (successivi all’entrata in vigore del nuovo regime di tassazione dei dividendi domestici di cui al d.lgs. 344/03, ed antecedenti all’entrata in vigore del co. 3 ter dell’art. 27 d.P.R. 600/73, come introdotto dall’art. 1, co. 67^, l. 244/07) le società o enti residenti negli Stati UE e nei Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo hanno diritto, in presenza degli altri presupposti di legge oggetto di accertamento fattuale da parte del giudice di merito, al rimborso (per la misura eccedente la corrispondente tassazione nazionale) della ritenuta subita sui dividendi percepiti da società residenti in Italia (in base al combinato disposto di cui alle stipulate convenzioni contro le doppie imposizioni ed all’art. 27, 3^ co., d.P.R. 600/73), allorquando non abbiano potuto compensare tale ritenuta nel Paese UE o SEE di residenza per mancata o insufficiente tassazione del dividendo, così come stabilito dalla sentenza Corte di Giustizia CE del 19 novembre 2009, in causa C – 540/07. La preclusione alla compensazione della ritenuta subita sussiste, ai fini del riconoscimento del credito di rimborso, quand’anche la società richiedente, nel periodo di imposta considerato, non abbia versato, nel Paese UE o SEE di residenza, imposte sui dividendi percepiti in Italia per aver chiuso in perdita il relativo esercizio.
Lo precisa la Corte di Cassazione, nella ordinanza 10 novembre 2017 n. 26656 (Pres. Di Iasi, Rel. Stalla) accogliendo la tesi di una società francese che aveva agito in giudizio per recuperare le ritenute subite.
Per la Corte “Va infatti considerato che dal 1° gennaio 2004 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 344/03 istitutivo dell’IRES) il regime di tassazione dei dividendi domestici ha abbandonato il previgente criterio della tassazione provvisoria con attribuzione di un credito d’imposta alla società percipiente, a favore del criterio di tassazione definitiva del 5 % del dividendo, con esclusione dal reddito imponibile del restante 95% (art. 89 T.U.I.R.: c.d. ‘participation exemption’). Là dove i dividendi su estero erano assoggettati – sulla base del combinato disposto di cui al 3^ co. dell’art. 27 d.P.R. 600/73 ed alle varie convenzioni bilaterali in materia, quale quella stipulata con la Francia – a tassazione integrale mediante ritenuta alla fonte del 15%. Soltanto a far data dal Ia gennaio 2008, con l’introduzione del comma 3 ter all’articolo 27 cit., il regime di tassazione dei dividendi corrisposti alle società UE e SEE si è allineato al regime interno, mediante applicazione di una ritenuta ridotta con aliquota dell’1,375% (pari al 5% dell’aliquota Ires vigente)”.