Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando questa è “gestita” da un amministratore di fatto.
A queste conclusioni arriva la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella sentenza 25 ottobre 2017 n. 25284 (Pres. Chindemi, Rel. Corbo).
Per la Corte, l’art. 7 dl. n. 269 del 2003, rubricato significativamente «Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie», dispone, al primo comma, che «Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica», e, al terzo comma, che «Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili.».
Nessun distinguo, quindi, è previsto con riferimento agli amministratori di fatto. Né una soluzione diversa può essere desunta dall’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, che disciplina in termini generali il concorso di persone nella violazione tributaria, ma non si pone come deroga all’art. 7 d.l. n. 269 del 2003, posto che questo, da un lato, è stato introdotto successivamente all’art. 9 cit., e, dall’altro, prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 472 del 1997 solo «in quanto compatibili». Nel medesimo senso, del resto, si pone, sia pur indirettamente, un precedente della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 9122 del 23/04/2014, Rv. 630689/01).
La Corte respinge quindi il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che lamentava violazione di legge, in riferimento agli artt. 7 dl. n. 269 del 2003 e 9 d.lgs. n. 472 del 1997, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., avendo riguardo alla corretta applicazione della sanzione. Insomma per la Casszione la CTR di Venezia ha correttamente interpretato la legge, non estendendo la sanzione all’amministratore di fatto.