Una perla nel mare. Parliamo dell’Ordinanza n. 7 del 5 novembre 2015 della seconda sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso che rinvia alla Corte Costituzionale l’art. 2, comma 86, della L. n. 191 del 2009 e l’art. 6, comma 10, del D.Lgs. n. 68 del 2011 per violazione degli articoli 53, 97 e 24 della Costituzione.
Ci era sfuggita al momento dell’emanazione nel novembre scorso (le sentenze di merito, come abbiamo spesso detto, non hanno il pregio di essere diffuse e commentate, sia quelle pessime – molte – sia quelle eccellenti e rare come questa).
Ci era ancora sfuggita quando è stata pubblicata sulla GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.4 del 27 gennaio 2016.
L’ha rilanciata oggi dalle colonne del principale quotidiano economico nazionale il Prof. De Mita, con grande sensibilità. E siamo andati a leggerla e a reperirla per poterne parlare insieme a Voi.
Torneremo ad occuparcene, tali e tante sono le questioni che solleva, anche indirettamente.
Per il momento cerchiamo solo di fare un breve report giuridico dei temi più rilevanti che i Giudici di Campobasso hanno così bene trattato (poggiando anche sulla competenza del ricorrente che, per una questione di non grande rilievo economico, ha sentito tuttavia il tema civico molto rilevante in gioco).
In estrema sintesi le norme citate introducono un meccanismo il quale affida ad un tavolo tecnico e ad un comitato tecnico la revisione delle aliquote dell’addizionale regionale qualora la gestione regionale della sanità abbia bisogno di risorse aggiuntive rispetto a quelle programmate. Il contribuente, ritenendo tale meccanismo incostituzionale, aveva chiesto il rimborso della maggiore imposta sia alla Regione che all’Agenzia delle Entrate competente per l’accertamento e la riscossione, convenendo poi ambedue nel giudizio scaturito dall’impugnazione del silenzio rifiuto.
La Commissione, sfrondate alcune eccezioni di incostituzionalità ritenute non fondate (inclusa l’ipotizzata violazione dell’art. 23 Cost. forse, a nostro modestissimo avviso, non del tutto superata nella motivazione), si concentra sulla violazione degli articolo 53, 97 e 24 della Carta Costituzionale.
E la magìa di quel testo (la Costituzione del ’48), corroborata dagli approfondimenti del Giudici, scatta ancora. Nell’articolo 53 infatti e nelle relazioni della Corte dei Conti che criticano la gestione regionale della Sanità infatti viene trovata la ragione della possibile incostituzionalità.
Infatti “la capacita’ contributiva puo’ essere incisa, salvaguardando il minimo vitale e con criteri di progressivita’ in considerazione della situazione economica del contribuente, solo per la soddisfazione del benessere generale e collettivo che si consegue quando i servizi erogati dagli enti preposti a tutti i cittadini posseggono livelli di efficienza e tempestivita’ tali da produrre situazioni di benessere qualitativo diffuso, assicurando una vita dignitosa e decorosa per la persona”. Non evidentemente per la conclamata cattiva gestione del settore sanitario regionale.
Ugualmente questa impostazione non sembra in linea con l’art. 97 Cost. per cui “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialita’ dell’amministrazione”. I Giudici molisani in altri termini pongono la questione se ci siano buon andamento e imparzialità dell’amministrazione quando si gestisce male la cosa pubblica e poi si presenta (sempre con un meccanismo amministrativo e tecnicistico) il conto ai cittadini…
Sul diritto di difesa e l’articolo 24 Cost. la questione viene arricchita dai recenti riferimenti in tema di diritto di difesa procedimentale oltre che giudiziale (evidente su questo profilo il richiamo alla sentenza “Sopropè”). E la censura si abbatte su di una normativa che non consente minimamente la partecipazione del cittadino a questo procedimento in cui egli viene tassato per inefficienze di altri.
Attendiamo gli sviluppi. Da parte nostra torneremo come detto sull’argomento. E ci auguriamo la massima diffusione da parte dei media e degli esperti del settore tributario perché alcune questioni trattate nell’ordinanza possono essere a nostro giudizio davvero epocali.