Ancora una pronuncia della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (nel caso specifico si tratta della n. 27178 del 6 ottobre 2021 – Pres. Cirillo, Rel. D’Angiolella) sulla motivazione delle sentenze e sulla nullità come conseguenza del vizio di motivazione.
Nel caso specifico la motivazione di rigetto nel merito dell’appello rientrava, secondo la Corte, agevolmente nello stigma delle sentenze nulle, in quanto la CTR aveva del tutto omesso di indicare gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, di procedere alla disamina logica e giuridica degli elementi circostanziali posti dall’Ufficio a fondamento della pretesa nonché di quelli contrari addotti dalla del contribuente rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
E’, difatti, principio consolidato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Sez. U, 03/11/2016, n. 22232; Sez. 6 – 5, 07/04/2017, n. 9105; Sez. L 14/02/2020, n. 3819; Sez. 5, 30/04/2020 n. 8428).
Né giova il rinvio, per relationem, alla “completezza argomentativa” della sentenza di prime cure e alle valutazioni fatte dall’Ufficio sulla documentazione probatoria offerta dal contribuente in sede precontenziosa, rinvio che, anzi, aumenta l’inconsistenza motivazionale, essendo principio pacifico che il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre anche nel caso in cui il giudice di appello pur manifestando la sua condivisione alla decisione di prime cure, abbia poi mancato di illustrare – neppure sinteticamente – le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame (cfr. Sez. 1, 18/06/2018, n. 16057; Sez. L , 25/10/2018, n. 27112; Sez. 1, 19/06/2019, n. 16504).
Egualmente, la mera adesione acritica all’atto di accertamento impugnato, senza indicazione, né della tesi in esso sostenuta, né delle ragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in quanto corredata da motivazione solo apparente (cfr., Sez. 5, 14/10/2015, n. 20648; Sez. U., 16/01/2015, n. 642).