La Sentenza n. 17535 depositata il 24 aprile 2018 della III Sezione Penale della Corte di Cassazione (Pres. Lapalorcia, Rel. Corbetta) si occupa della esatta quantificazione della garanzia patrimoniale in caso di sequestro per equivalente per reati tributari, con riferimento al delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (omessa dichiarazione). Si verte sulla lettura da dare all’art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000, con il ricorrente che censurava la sentenza impugnata, nella parte in cui ha disposto la confisca dei beni costituenti il profitto del reato ovvero nella disponibilità dell’imputato per un valore corrispondente all’ammontare dell’iva complessivamente evasa, oltre interessi e sanzioni.
Per la Corte il profitto dei reati tributari, in ragione delle specifiche caratteristiche di detti delitti, è peculiarmente caratterizzato dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale a seguito del mancato pagamento d’imposta, non risolvendosi in un accrescimento del patrimonio del soggetto attivo.
E’ allora vero che le Sezioni Unite hanno affermato che il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario
Ma occorre precisare che tale principio è stato affermato in relazione alla peculiare figura delittuosa che incrimina la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000. Invero, in relazione al delitto di “sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte”, una volta maturati interessi e sanzioni, l’attività distrattiva dei beni, finalizzata a rendere infruttuosa la procedura di riscossione, comporta un “risparmio di spesa” che attiene non più alla sola voce principale del debito erariale, ma concerne tutti gli accessori esigibili dal fisco, inclusi appunto interessi e sanzioni.
Nel caso in cui si parli invece di evasione dell’imposta a seguito di dichiarazione o di omesso versamento, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, che costituisce profitto del reato e non può avere ad oggetto le sanzioni dovute a seguito dell’accertamento del debito, che rappresentano, invece, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione.