Servizio di raccolta rifiuti non erogato nel periodo invernale: la riduzione proporzionale della tariffa unitaria è applicabile anche in caso di stagionalità del servizio.

Con ordinanza n. 9107 del 18 maggio 2020 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Greco, Rel. Crolla) si è espressa in merito alla questione dell’applicabilità della riduzione della tariffa unitaria sulla raccolta dei rifiuti interni nelle ipotesi in cui il servizio sia offerto secondo canoni di stagionalità.

Il rieferimento operativo, secondo la Corte, è da cercare ancora nelle norme del Capo III del d.lgs. 507/1993, contenente le disposizioni relative alla “Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni”. In questo contesto l’art 59, comma 5, del decreto legislativo citato prescrive che “nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio”. La tariffa verrà applicata nel limite di quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 dello stesso art. 59 e cioè in misura non superiore al 40% di quella ordinaria. A sua volta il successivo art. 66 (3 comma lett. c) prevede che “la tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di … locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività”.

Già in precedenza e a più riprese la Corte stessa non ha mancato di ribadire che in tal senso la suddetta riduzione spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto in maniera continuativa, così da far venir meno le condizioni di ordinaria ed agevole fruizione del servizio da parte dell’utente. In altri termini la riduzione è prevista dalla legge per il fatto obiettivo che il servizio istituito non venga erogato secondo le prescritte modalità (sempre che lo scostamento da queste ultime comporti i suddetti caratteri di gravità e perdurante non fruibilità) indipendentemente dunque dalla sussistenza di un nesso causale tra condotta ed evento altrimenti connaturato all’ipotesi di illecito ovvero di un elemento soggettivo (colpa contrattuale o extracontrattuale) che rendano il disservizio soggettivamente imputabile all’amministrazione comunale. La predetta riduzione tariffaria opera infatti al fine di ripristinare un tendenziale equilibrio impositivo (entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore) tra l’ammontare della tassa comunque dovuta ed i costi generali del servizio nell’area municipale. Non si tratta quindi né del risarcimento di un danno derivante dalla mancata raccolta dei rifiuti né, men che meno, di una sanzione per l’amministrazione comunale inadempiente.

La Corte ha del resto precisato che i temperamenti dell’imposizione (previsti al citato art. 66) per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell’uso stagionale, non operano automaticamente. La norma richiamata pone infatti una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area; le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità devono pertanto essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione.

Nel caso all’attenzione della Corte il titolare di uno stabilimento balneare aveva proposto ricorso avverso l’avviso di pagamento/accertamento con la quale veniva richiesto alla contribuente dal comune di appartenenza dello stabilimento il pagamento della somma di euro 39.593 dovuta per l’imposta sui rifiuti (Tari) relativa all’anno 2015. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Toscana rigettava l’appello rilevando che l’avviso di pagamento della Tari era fondato su delibera comunale e che non rilevava la circostanza della sospensione del servizio dei rifiuti per il periodo 1/10 -30/4 di ogni anno. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per Cassazione il contribuente denunciando la mancata applicazione ad opera della CTR della riduzione della tariffa avuto riguardo alla stagionalità del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Il Giudice Supremo, accogliendo il ricorso e riconosciuta la prova documentale fornita dal contribuente circa l’effettiva e prolungata interruzione del servizio, ha ribadito il principio di diritto secondo cui la riduzione di cui all’art. 59 del d.lgs. 507/1993“spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori, ed alla frequenza della raccolta; così da far venir meno le condizioni di ordinaria ed agevole fruizione del servizio da parte dell’utente.”