Società di comodo: il diritto di difesa in giudizio non è precluso nè dal mancato adeguamento alla risposta dell’Agenzia all’interpello, nè alla mancata proposizione dell’interpello stesso.

La risposta all’interpello non impedisce al contribuente di esperire la piena tutela in sede giurisdizionale nei confronti dell’atto tipico che gli venga notificato, dimostrando in tale sede, senza preclusioni di sorta, la sussistenza delle condizioni per fruire della disapplicazione della norma antielusiva. Egualmente, in caso in cui l’interpello non sia stato proposto, il contribuente potrà richiedere in sede giurisdizionale l’accertamento dei presupposti per la disapplicazione antileusiva, azionando il diritto soggettivo inerente alla domanda di disapplicazione e quindi del riconoscimento dell’agevolazione.

Questo è il principio di diritto affermato dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella Ordinanza 15 marzo 2019 n. 7402 (Pres. Locatelli, Rel. D’Angiolella).

I Giudici della V Sezione ricordano il consolidato orientamento per cui la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 cit., non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (e quindi la cristallizzazione) di quella pretesa, che può successivamente essere reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19 cit. (in termini, cfr. Cass. n. 21045 del 08/10/2007, con i precedenti ivi indicati, cui adde: Cass., Sez. un., n. 10672 del 11/05/2009, nonché, ex plurimis, Cass., n. 285 del 12/01/2010; Cass., n. 10987 del 18/05/2011 e n. 16100 del 22/07/2011).

Quanto alla proposizione dell’interpello si è affermato che la risposta della PA ha natura di parere al quale il contribuente può non adeguarsi, il che non è in alcun modo lesivo della posizione del contribuente, il quale potrà comunque impugnare gli atti con i quali si dovesse fare applicazione delle disposizioni antielusive il cui esonero sia stato negato (cfr. Cass., n. 18807 del 28/07/2017; Cass., n. 62000 del 27/03/2015).

Infine nel caso in cui il contribuente scelga di non presentare l’istanza di interpello  un’interpretazione contraria rispetto a quella della impugnabilità del successivo avviso, determinerebbe un’evidente compromissione dei diritti del contribuente. E dunque tale lettura non risulta accettabile, per i Giudici di Legittimità.

Con riguardo all’IVA, inoltre, si ricorda che i medesimi principi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in virtù della quale la società ritenuta non operativa può esercitare il diritto alla detrazione ed ottenere il conseguente rimborso dell’eccedenza di IVA detraibile anche se non abbia esercitato l’interpello disapplicativo all’uopo previsto (cfr., Cass., n. 18807 del 2017).