A chi non è capitato di vincere una causa tributaria e non vedersi poi riconosciute le spese di lite sulla base di motivazioni assolutamente generiche e talvolta incomprensibili?
Su questo tema interviene la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 4764 del 24 febbraio 2020 della VI Sezione (Pres. Mocci, Rel. Crolla). Ed è un intervento tanto semplice nelle motivazioni quanto necessario a richiamare un minimo di attenzione su un’abitudine che torna sempre a riproporsi, malgrado la normativa via via più stringente e cioè quella di tenere indenne la parte pubblica dalle conseguenze in termini di spese di causa rispetto ai propri atti ritenuti in giudizio illegittimi o errati nel merito.
Nel caso di specie, riguardo un appello rigettato dell’Agenzia, la CTR aveva motivato la statuizione sulla compensazione delle spese nei seguenti termini: «Si rinvengono nondimeno i presupposti per derogare alla regola di riparto poc’anzi richiamata. Depongono in tal senso la complessità della verifica, per la tipologia dei prodotti da considerare, e l’esito di primo grado, che ha deciso su un profilo indicato nel ricorso introduttivo e che in questa sede si è ritenuto invece di disattendere in conformità alle conclusioni dell’Ufficio, sicché a una lettura d’insieme la compensazione delle spese appare esito del tutto coerente alla vicenda processuale».
La Corte con riferimento al profilo individuato nella « complessità della verifica» citando sè stessa rileva come << Tale motivazione deve ritenersi meramente apparente, anzitutto perchè è del tutto inidonea a consentire l’individuazione delle questioni la cui complessità giustificherebbe l’esercizio del potere di compensare le spese di lite, consentito dall’art. 92 cod. proc. civ. (nella versione qui applicabile) solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”. In secondo luogo, perchè la “complessità” e la “pluralità” delle questioni trattate non costituiscono ragioni “gravi ed eccezionali”; semmai di tali parametri si può tenere conto, in senso diametralmente opposto, al momento della liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa>> ( cfr Cass.nr 22598/2018).
Neppure per i Giudici di Legittimità appare persuasiva la ratio decidendi imperniata sulla infondatezza di un profilo di censura conformemente a quanto assunto dall’Ufficio atteso che tale circostanza non ha avuto alcuna ripercussione sull’esito delle lite che ha visto totalmente soccombente l’Agenzia delle Entrate e non può certo ritenersi idonea a configurare il requisito della grave ed eccezionale ragione che giustifica la compensazione delle spese.
Quindi le gravi ed eccezionali ragioni vanno precisate e le motivazioni devono essere, come in tutte le sentenze, idonee a ricostruire il percorso logico e giuridico della compensazione effettuata e dell’applicazione della deroga. In mancanza si applicano le regole generali sulla condanna della parte soccombente. Ovvero l’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 che, nella versione modificata dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015, al comma 2 prevede che le spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate».
La Corte ribadisce infatti che «su tale formula legislativa, già adottata dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., come emendata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, è consolidato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf. Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sottosezione) secondo cui le «gravi ed eccezionali ragioni», da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali — o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca — il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della contro- versia decisa (Cass., ord. ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord.13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo.» (Cass. Sez.6 -5, Ordinanza n.16518 del 2019);