La Corte di Cassazione nella sentenza 22 aprile 2016 n. 8127 affronta la questione di un accertamento sintetico ante riforma nel quale si erano palesati degli incrementi patrimoniali per acquisto di quote societarie.
Il contribuente aveva dimostrato nel corso del giudizio che il predetto acquisto era stato effettuato con denaro proveniente dal conto corrente del fratello.
La Corte in primis ripercorre la norma vigente prima della riforma del redditometro (art. 38, comma 4, DPR poi sostituito dall’art. 22, comma 1, DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Secondo tale formulazione la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta «salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti».
Quanto alla prova contraria essa è testualmente riferita, nel comma 6 del vecchio articolo 38, al fatto che «il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo».
Da questa premessa relativa alla normativa pregressa si osserva tuttavia che il fondamento stesso del ragionamento presuntivo viene meno in radice ove si dimostri che l’incremento patrimoniale di che trattasi sia stata effettuato – come nella specie – con denaro altrui.
L’efficacia impeditiva delta presunzione di tale circostanza risulta ora anche espressamente affermata dalla nuova formulazione della norma per la quale la prova contraria può concernere (anche) il fatto che il finanziamento della spesa per incremento patrimoniale sia avvenuto «con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo»: locuzione riferibile ovviamente anche al caso di redditi soggettivamente diversi ossia provenienti o comunque direttamente imputabili ad altri.
Benché la detta novella, per espressa disposizione transitoria, abbia effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore, “non è dubitabile che nel caso di specie essa valga in realtà solo ad esplicitare l’ambito coperto dalla presunzione semplice suscettibile di essere posta a fondamento dell’accertamento e contrastabile dalla prova contraria, secondo un criterio logico di inerenza degli elementi presunti rispetto al fatto da provare (maggior reddito imponibile) già necessariamente implicito nella precedente formulazione”.
La presunzione (semplice e non legale come preteso dall’Agenzia) viene quindi ad essere confutata da un fatto noto (la provenienza del denaro) contrario a quanto asserito presuntivamente. Esso deve dunque prevalere sulla derivazione presuntiva medesima.