Con risposta ad interpello n. 349 del 17 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla quantificazione dell’imposta di registro da scontarsi in relazione ad un atto stipulato in Italia con il quale (in seguito ad un precedente atto di divisione stipulato all’estero) gli eredi realizzano, con riferimento agli immobili siti in Italia, lo stralcio divisionale della comunione ereditaria conseguente alla morte di un soggetto residente all’estero.
Nei fatti l’Istante, rendendo noto il decesso del fratello, residente all’estero con la moglie, e facendo presente di essere, assieme al coniuge del defunto e ad altri fratelli/sorelle, erede legittimo, informava l’Ufficio di aver provveduto alla divisione ereditaria dei beni del de cuius. In particolare con atto notarile rogato all’estero alla moglie veniva attribuito un bene immobile sito all’estero e la stessa, in cambio, si sarebbe impegnata (con atto separato da perfezionarsi in Italia) a trasferire agli eredi fratelli e sorelle del defunto in parti uguali un fondo situato in Italia compresi gli edifici ivi ubicati. Ciò premesso l’Istante chiedeva dunque quale dovesse essere la corretta tassazione ai fini dell’imposta di registro dell’atto di divisione da stipulare in Italia.
L’Agenzia ha preliminarmente osservato come, nella fattispecie in esame, atteso che il de cuius non fosse residente in Italia, la dichiarazione di successione sia da presentarsi relativamente ai beni che si trovano in Italia, inserendo quali eredi legittimi la moglie e i fratelli/sorelle del defunto; ciò ai sensi dell’articolo articolo 2, comma 2, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni): “Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”.
L’Ufficio ha poi evidenziato come dal precedente atto di divisione ereditaria rogato all’estero si sia realizzata un’ipotesi di “stralcio divisionale” (o “divisione soggettivamente parziale”), che concretizza l’assegnazione definitiva di uno o più beni ad uno o più condividenti e la contestuale comunione dei restanti coeredi sul patrimonio residuo.
L’Amministrazione Finanziaria ha infine specificato, in relazione all’atto di divisione da stipulare in Italia al fine di assegnare a ciascun coerede la rispettiva quota dei beni, siti in Italia ed ancora in comunione, che ad esso dovrà essere allegato l’atto rogato all’estero ai fini della valutazione delle quote di fatto assegnate a ciascun coerede rispetto alle quote spettanti di diritto. A seguito di tale valutazione, dunque, se la quota ereditaria di fatto ricevuta in assegnazione corrisponde alla quota spettante di diritto, l’atto realizzerà un’ipotesi di divisione “senza conguaglio” da assoggettare ad imposta di registro, ai sensi della disposizione contenuta nell’articolo 3 della Tariffa, Parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (d.P.R. n. 131/1986, che stabilisce la tassazione degli atti di natura dichiarativa, relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura, con l’applicazione dell’aliquota proporzionale dell’1 per cento).
In aggiunta, sempre secondo quanto evidenziato dall’Agenzia, con riferimento alla determinazione della base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro, con applicazione della suddetta aliquota dell’1 per cento, essa è costituita dal valore della massa comune da dividere con lo stipulando atto e non dell’originario asse ereditario.