Le Sezioni unite della Corte di Cassazione vengono investite (ord. 6330/2015) della questione “volta a verificare … la rilevanza ai fini dell’IRAP dello svolgimento in forma associata di un’attività libero-professionale, e poi a scrutinare se, ed in quale misura, incidano le peculiarità insite nello svolgimento dell’attività medica in regime convenzionato col servizio sanitario nazionale in generale ed in quello di medicina di gruppo in particolare”.
E rcentemente i principali quotidiani hanno dato conto della Sentenza 13 aprile 2016, n. 7291 che ha deciso la questione.
Preso atto della normativa che individua il presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive esso viene ravvisato nell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi, si rileva come nel testo normativo sull’IRAP si precisa che, quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a noma dell’art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – comprese quindi le società semplici e “le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni”, di cui all’art. 5, comma 3, lettera c) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta.
Nel caso in esame, ovvero quello dello svolgimento dell’attività medica convenzionata in strutture associative che condividono i costi, non sembra possano ravvisarsi i tratti dell’associazione fra professionisti cui si riferisce la norma del tuir del 1986 nella figura della “forma associativa” della medicina di gruppo, “essendo questo, piuttosto, un organismo premesso dal Servizio sanitario nazionale, diretto a realizzare più avanzate forme di presidio della salute pubblica mercè l’impiego di risorse, anzitutto professionali, ma non solo, del personale medico a rapporto convenzionale”.
E’ escluso quindi secondo le Sezioni Unite che l’attività della medicina di gruppo sia riconducibile ad uno dei tipi di società o enti di cui agli artt. 2 e 3 del d. lgs. n. 446 del 1997, e che quindi costituisca ex lege presupposto d’imposta.
D’altro canto la stessa Corte, viene ricordato, ha da tempo chiarito come con riguardo all’IRAP, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotata delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo” (Cass. N. 10240 del 2010, n. 1158 del 2012).
Considerazioni di analogo tenore il Collegio ritiene debbano essere svolte in relazione alle spese costituenti la quota per il “personale di segreteria o infermieristico comune”, il cui utilizzo è previsto per lo svolgimento dell’attività di medicina di gruppo dall’art. 40, comma 9, lettera d), del detto accordo collettivo, reso esecutivo col d.P.R. n. 270 del 2000.
In definitiva per le Sezioni Unite la professione di medico di base non rientra nel presupposto IRAP stante la modestia dei mezzi organizzati per fornire i servizi previsti dagli accordi di convenzione con il SSN e secondo le esigenze del partner pubblico. Parrebbe invece che negli altri casi l’associazione professionale in diversi settori, pur con caratteristiche operativamente analoghe, dovrebbe essere soggetta al tributo, visto che le peculiarità dei servizi di gruppo dei medici convenzionati non ricorrono.
Ma come sappiamo tutto viene dalla Sentenza 156/2001 della Corte Costituzionale e dal celebre passaggio della motivazione in cui si afferma: “È tuttavia vero – come taluni rimettenti rilevano – che mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui. Ma è evidente che nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione – il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto – risulterà mancante il presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, per l’appunto rappresentato, secondo l’art. 2, dall’«esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi», con la conseguente inapplicabilità dell’imposta stessa”.
Quindi per decidere sulle altre forme organizzative professionali è a questi principi generali che occorre rifarsi, senza riferimenti a contratti con servizi pubblici e/o a forme giuridiche, almeno quando queste non identifichino necessariamente delle imprese.