Sull’indipendenza dei giudici tributari nessuna decisione dalla Corte Costituzionale

Sull’indipendenza dei giudici tributari nessuna decisione dalla Corte Costituzionale

Abbiamo già più volte trattato della ottima e motivatissima ordinanza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia del 23 settembre 2014 (Pres. Est. Montanari, Rel. Gianferra) con la quale il collegio emiliano ha rinviato gli atti alla Corte Costituzionale per una pronuncia su alcune norme (prevalentemente contenute nel D.Lgs. 545/92, ma non solo) che non assicurerebbero la terzietà del giudice in ambito tributario.

La questione è arrivata finalmente al vaglio della Consulta che ha pronunciato l’Ordinanza n. 227 del 20 ottobre 2016 dichiarando la manifesta inammissibilità delle questioni poste.

Tutto ruota intorno all’intervento richiesto alla Consulta dalla Commissione Tributaria di Reggio Emilia. La quale in chiusura di ordinanza chiede la declaratoria di incostituzionalità delle norme rinviate perché, tra l’altro, le varie soluzioni interpretative prospettabili, tra cui alcune di natura “creativa”, non sembrerebbero idonee a riallineare la predetta normativa in senso conforme a Costituzione.

Su questi tentativi di diverse letture si gioca invece il rigetto dell’esame da parte della Consulta, secondo la quale “il rimettente invoca plurimi interventi additivi, diretti da un lato a delineare un nuovo assetto dell’ordinamento e dell’organizzazione della giustizia tributaria, e dall’altro lato ad aggiungere una nuova causa di astensione del giudice tributario, fondata sul difetto della sua apparente indipendenza per ragioni ordinamentali, o comunque a prefigurare un analogo rimedio processuale. Queste omissioni comportano l’indeterminatezza e l’ambiguità dei petita, e di conseguenza, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l’inammissibilità delle questioni”.

 Inoltre, quanto appunto alle possibili riletture “creative” delle norme, la Corte Costituzionale sottolinea “che un’altra ragione di inammissibilità deriva dal fatto che il giudice a quo ha richiesto a questa Corte plurimi interventi creativi, caratterizzati da un grado di manipolatività tanto elevato da investire, non singole disposizioni o il congiunto operare di alcune di esse, ma un intero sistema di norme, come quello che disciplina le attribuzioni dei giudici tributari e del personale delle segreterie, nonché, in generale, il sistema organizzativo delle risorse umane e materiali della giustizia tributaria ovvero il sistema che regola il trattamento retributivo dei giudici”.

Insomma la scarna motivazione dell’Ordinanza n 227 è giocata tutta su questa indeterminatezza posta come caratteristica del provvedimento di rinvio. Indeterminatezza che invece, a nostro modestissimo avviso, era valorizzata dal Giudici emiliani legandola a possibili interpretazioni costituzionalmente orientate da dare alle norme in esame. Non ravvisando le quali, e proprio per questo, si era chiesto l’intervento della Corte Costituzionale affinché dichiarasse l’illegittimità costituzionale delle norme rinviate.

Sicuramente la mancata comprensione della questione dipende dalla nostra errata lettura delle due ordinanze. Ciò per la fiducia assoluta ed incondizionata che dobbiamo avere nel Giudice delle Leggi.

Altrimenti dovremmo concludere che la Corte Costituzionale abbia eluso una pronuncia su un argomento sicuramente molto attuale e dibattuto, ma politicamente scomodo per le conseguenze che avrebbe generato.