Con risposta a interpello n. 620 del 22 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’agevolazione fiscale nota come Superbonus 110. In particolare le Entrate hanno confermato che anche il condominio che, previa favorevole delibera assembleare, abbia sostenuto tutte le spese possa beneficiare per intero dell’agevolazione in questione.
Nei fatti l’Istante, pubblica amministrazione, comproprietaria con alcuni privati di unità immobiliari facenti parte di un condominio ‘misto’ chiedeva all’Ufficio se i privati condomini fossero legittimati a fruire dell’agevolazione Superbonus 110 accollandosi per intero, a seguito di delibera assembleare positiva, le spese degli interventi sulle parti comuni.
Come ricordato dall’Agenzia il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126) ha inserito nell’articolo 119 del decreto Rilancio il comma 9-bis (successivamente modificato dalla legge di bilancio 2021) il quale stabilisce che “le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole”.
L’Ufficio ha dunque confermato che i condomini che abbiano particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali potranno sostenere interamente le spese previste per gli interventi prospettati e beneficiare, quindi, dell’agevolazione fiscale, esprimendo parere favorevole a seguito di delibera valida del condominio ai sensi dell’articolo 119, comma 9-bis, del decreto legge n.34 del 2020.