Non si possono far valere dinanzi al giudice delle esecuzioni i vizi dell’atto prodromico, anche se non correttamente notificato. Le eccezioni vanno poste dinanzi al giudice competente nei termini di rito, impugnando l’atto successivo.

Interessante ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Cassazione (n. 11900 del 7 maggio 2019, Pres. Frasca Rel. D’Arrigo) in materia di impugnazione dell’atto successivo in caso di omessa notificazione di quello presupposto. Per la Sezione filtro il principio ripetutamente affermato dalla Corte (v., da ultimo, anche Sez. U, Ordinanza…

Vizio di notifica del primo atto impositivo: scelta libera del contribuente tra l’impugnazione dell’atto presupposto o dell’atto conseguente.

Costituisce principio consolidato quello secondo il quale l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare…