Non si possono far valere dinanzi al giudice delle esecuzioni i vizi dell’atto prodromico, anche se non correttamente notificato. Le eccezioni vanno poste dinanzi al giudice competente nei termini di rito, impugnando l’atto successivo.
Interessante ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Cassazione (n. 11900 del 7 maggio 2019, Pres. Frasca Rel. D’Arrigo) in materia di impugnazione dell’atto successivo in caso di omessa notificazione di quello presupposto. Per la Sezione filtro il principio ripetutamente affermato dalla Corte (v., da ultimo, anche Sez. U, Ordinanza…