Ancora sulla motivazione “per relationem” della sentenza con riferimento ad altra: è possibile solo menzionando ed elaborando le motivazioni che si intendono condividere.
Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica…