Utilizzabili nelle indagini finanziarie sul contribuente i conti correnti dei congiunti che non possano giustificare i movimenti. Da considerare tuttavia solo le entrate e non anche i prelevamenti se l’accertamento riguarda un professionista.

L'intestazione formale a terzi dei conti corenti bancari in relazione alle indagini finanziarie di cui all’articolo 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973 può essere superata in caso di sostanziale imputabilità al contribuente delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti. La riferibilità al contribuente può infatti desumersi…