La rivalutazione delle partecipazioni non è rinunciabile. Non è una dichiarazione di scienza, ma configura una volontà negoziale. Non è possibile chiedere il rimborso di quanto versato e far venire meno gli effetti.

Interessante caso quello esaminato dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella Ordinanza 16 novembre 2018, n. 29594 (Pres. Cristiano, Rel. Stalla). Una contribuente aveva aderito al regime della prima rivalutazione delle partecipazioni (Articolo 5 Legge 448/2001). Una volta pagata la prima rata, non aveva però effettuato altri versamenti. Arrivato…