Ancora sul vizio di motivazione dell’atto impositivo che non elabori le osservazioni del contribuente in ambito di accertamenti parametrici.

La motivazione dell'atto impositivo deve dare conto delle ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili le allegazioni della parte; in dettaglio ove il contribuente, in sede di contraddittorio preventivo, contesti l'applicazione degli studi di settore allegando circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale dagli "standards"…