Rifiuto di esibizione e preclusione di produzione successiva: va applicato solo nello specifico caso normativamente previsto e valutato con riferimento al principio di buona fede.
“L'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa non determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa per il mero verificarsi di detta omessa esibizione, ma in presenza del peculiare presupposto, la cui prova incombe sull'Agenzia, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze…