Con risposta ad interpello n. 520 del 29 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune interessanti precisazioni escludendo che il ritardo nell’invio allo SDI della fattura elettronica possa comportare, per gli aderenti al regime forfetario, l’automatica esclusione dai benefici previsti dal regime premiale ex art. 1, comma 74, l. 190/2014 di riduzione dei termini di accertamento.
Un avvocato, in regime forfetario di determinazione dei redditi (ex art. 1, commi 54-89, l. 190/2014), precisando di aver scelto di certificare i propri corrispettivi mediante fattura elettronica al fine di beneficiare della riduzione di un anno dei termini di accertamento (art. 1, coma 74, l. 190/2014), rendeva noto all’Ufficio di aver inviato una fattura in formato elettronico (pur avendo emesso il documento in formato cartaceo) oltre il termine dei 12 giorni dall’incasso del corrispettivo (art. 21, comma 4 D.P.R. IVA). L’istante chiedeva dunque di sapere se potesse continuare ad usufruire del suddetto regime premiale e le eventuali modalità attuative dell’istituto del ravvedimento operoso inerenti la tardiva fatturazione.
L’Agenzia, ricordando l’esonero per coloro che aderiscono al regime forfetario dalla fatturazione elettronica (art. 1, comma 3, d.lgs. 127/2015), ha evidenziato come, tuttavia, al fine di promuovere l’utilizzo della fatturazione elettronica tramite SDI da parte di tutti gli operatori economici, la legge di bilancio 2020 modificando l’art. 1, comma 74, della l. 190/2014 ha disposto la riduzione di un anno del termine di accertamento di cui all’art. 43, comma 1, D.P.R. 600/73 per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche.
L’Ufficio, riconoscendo come il ritardo nella fatturazione costituisca una mera violazione di un adempimento fiscale che non comporta di per sé la perdita del regime premiale, ha precisato che laddove il corrispettivo sia stato tempestivamente registrato ai fini delle imposte dirette, la tardiva emissione della fattura non soggetta ad IVA, oltre i dodici giorni successivi a quello in cui l’operazione si considera effettuata, è punita con la sanzione residuale di cui all’ultimo periodo del citato comma 2 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 471 del 1997 (da 250 a 2.000 euro).