L’ordinanza 22243 del 25 settembre 2017 della Corte di Cassazione, sesta sezione (Pres. Cirillo, Rel. Vella) respinge un ricorso dell’Agenzia delle Entrate relativamente ad un appello presentato e giudicato inammissibile.
Nel caso specifico era stato prodotta in giudizio, in allegato all’atto di appello principale, l’avviso di ricevimento della raccomandata. Non la ricevuta di spedizione. E siccome l’avviso di ricevimento recava una data di ricezione successiva alla scadenza del termine lungo, si poneva il problema della non provata tempestività dell’impugnazione.
La Corte ricorda che il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione» (conf. ex multis, Cass. Sez. V, nn. 12185/08, 9173/11, 18373/12, 7645/14, 19138/16; Cass. Sez. VI-5, nn. 12027/14, 14183/15, 18296/15).
Pertanto non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione.
Ma ciò solo purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datati. Soltanto in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza) (v. Cass. Sez. V, nn. 4615/08, 27991/11, 23593/12, 7645/14, 5376/15, 19138/16, 27286/16,).