La Sentenza 8 giugno 2016, n. 11728 della Corte di Cassazione, ribadendo precedenti orientamenti della Corte stessa, confuta la tesi sostenuta nella sentenza di appello, per la quale il costo derivante per l’impresa da una conciliazione di lavoro dovrebbe essere dedotto non quando il giudice del lavoro abbia conferito ufficialità all’accordo, ma nell’esercizio (quello precedente in questo caso) nel quale l’accordo stesso si è raggiunto tra le parti.
La V Sezione della Cassazione (Pres. Greco, Rel Iannello) coniuga il principio, come detto rifacendosi a una massima di qualche anno fa, per cui in tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, la somma dovuta dal datore di lavoro al lavoratore a seguito di controversia di lavoro, conclusasi con verbale di conciliazione dinanzi al giudice del lavoro, va dedotta dal reddito imponibile nell’anno d’imposta in cui il giudice ha conferito al predetto verbale valore esecutivo, in quanto, solo dopo che il verbale è stato dichiarato esecutivo, lo stesso non è più modificabile e, quindi, gli eventuali oneri che ne derivino per una delle parti assumono il carattere della certezza, che è una delle condizioni della deducibilità fiscale ( cfr. Cass., Sez. 5, n. 12788 del 19/10/2001).