Transfer pricing con società estera: l’onere della prova è a carico del fisco

L’onere di dimostrare che un’operazione economica realizzata all’estero, fatta tramite una controllata o controllante avente per l’appunto sede all’estero, costituisce reddito, è posto a carico della Amministrazione.

Lo ribadisce la Sentenza 6 aprile 2016 n. 6656 della Corte di Cassazione rifacendosi ad un precedente consolidato orientamento (Cass. 13.10.2006, n. 22023; Cass. 16.5.2007, n. 11226).

La decisione impugnata in Cassazione dall’Agenzia delle Entrate, secondo gli Ermellini, ha correttamente ritenuto a carico dell’Agenzia l’onere di provare che la differenza tra il costo sostenuto per la pubblicità ed il ricavo delle vendite fosse fittizio, costituendo in realtà un reddito realizzato all’estero e come tale da considerarsi fiscalmente prodotto in Italia.

Secondo la Corte va quindi ribadita la regola per cui la prova dell’elusione, e dei suoi presupposti, grava sull’Amministrazione che intende operare le conseguenti rettifiche.

Da questo punto di vista è irrilevante la giurisprudenza citata nel ricorso in tema di costi deducibili, e che pone l’onere di dimostrare la deducibilità in capo al contribuente, poiché non si tratta nel caso del “transfer pcicing” di costi deducibili, ma dell’assumere come reddito occulto una differenza tra costi e ricavi realizzati all’estero.