Con la risposta ad interpello n. 148 del 4 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’applicabilità della disciplina del plafond IVA si estende anche ai soggetti non residenti stabiliti in uno Stato membro UE e identificati direttamente ai fini IVA in Italia, purché aventi la qualifica di esportatori abituali.
Nei fatti l’Istante, una società con sede legale in uno Stato membro Ue, identificata direttamente ai fini IVA in Italia, ritrovandosi strutturalmente in una posizione di credito IVA (con la conseguente necessità di richiederne il rimborso ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. c) del DPR 633/1972), chiedeva conferma, sul presupposto di essere un esportatore abituale, di poter acquistare ed importare beni e servizi senza pagamento dell’IVA utilizzando il plafond di cui all’art. 8, comma 1, lettera c) e 8, comma 2, del DPR 633/1972. La questione interpretativa posta derivava dal fatto che un’interpretazione letterale della locuzione “se residenti” utilizzata dal legislatore nel far riferimento ai soggetti beneficiari dell’istituto del plafond potesse portare ad escludere i contribuenti non residenti (come l’Istante) dalla possibilità di avvalersi dello status di esportatore abituale.
L’Agenzia ha dapprima ricordato come l’articolo 8, secondo comma, del DPR n. 633/1972 consente a coloro che effettuano esportazioni (di cui alle lettere a) e b) del primo comma) di effettuare, dietro presentazione di una dichiarazione d’intento, acquisti senza il pagamento dell’ IVA, nei limiti dell’ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere, fatte nel corso dell’anno solare precedente (plafond “fisso”) ovvero nei dodici mesi precedenti (plafond “mobile”); a condizione che l’ammontare di tali corrispettivi sia superiore al dieci per cento del volume d’affari complessivo (status di “esportatore abituale”). Ai sensi dell’art. 8, primo comma, lettera c), infatti, sono considerate non imponibili le cessioni di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei soggetti che effettuano cessioni all’esportazione ovvero cessioni intracomunitarie e si avvalgano della facoltà di acquistare o importare senza pagamento dell’imposta (analoga facoltà è riconosciuta anche ai soggetti che effettuano operazioni assimilate alle esportazioni nonché servizi internazionali di cui, rispettivamente, agli artt. 8-bis e 9 del DPR n. 633/1972, nei limiti dei corrispettivi afferenti dette operazioni).
L’Ufficio ha dunque affermato che, ricorrendo le suesposte condizioni, possono effettuarsi acquisti senza pagamento dell’IVA nei limiti del plafond maturato anche quando ad effettuare le operazioni che danno accesso a tale facoltà siano soggetti esteri identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato (identificazione che può avvenire, in assenza di una stabile organizzazione, direttamente, ai sensi dell’art. 35-ter del DPR n. 633/1972 ovvero a mezzo di un rappresentante fiscale, ai sensi dell’art. 17, terzo comma, del DPR n. 633/1972) purché in possesso della qualifica di esportatori abituali.