La Corte Costituzionale con l’Ordinanza n. 32 del 1° marzo 2018 decide per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 4 e 11-quater, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2017, n. 172.
Il giudizio era stato promosso dalla Regione Toscana che riteneva violati dalla normativa sulla “rottamazione bis” gli artt. 117, 119 e 3 della Costituzione.
Secondo la Consulta finalità principale perseguita dal legislatore, in occasione della riforma della riscossione, con il passaggio di consegne da Equitalia ad Agenzia Riscossione è quella di evitare che l’ente subentrante ad Equitalia si trovi già ad avere un pesante arretrato tale da condizionare l’avvio e l’attuazione della riforma strutturale. Quindi in occasione di una riforma di sistema, sia pure limitata nel tempo, avente ad oggetto specificamente la riscossione mediante ruoli, si è ritenuto di adottare un provvedimento di sanatoria.
Ricorrono dunque le condizioni che legittimano l’esercizio della potestà legislativa concorrente dello Stato del «coordinamento […] del sistema tributario» ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e va quindi esclusa la lamentata lesione delle competenze regionali in materia di autonomia finanziaria, con riferimento all’impugnato comma 4 dell’art. 1 del d.l. n. 148 del 2017.
Parimenti per la Corte va anche negata l’asserita violazione dell’autonomia finanziaria “sostanziale” della Regione, in considerazione della mancata prova del fatto che l’applicazione della norma impugnata determinerebbe una diminuzione del gettito dei tributi regionali, e in misura tale da comprometterne la funzionalità.
Va quindi esclusa la violazione anche dell’articolo 3 Cost,, sia sotto il profilo della disparità di trattamento sia sotto quello della ragionevolezza, risultando corretto che sia stata rimessa agli stessi enti la scelta della estensione o meno della definizione agevolata, oltre alla relativa disciplina, nel rispetto dell’ordinario riparto di competenze.
La Corte fa costante riferimento alla sentenza n. 29 del 2018 che aveva deciso su un ricorso della stessa Regione Toscana sulla precedente rottamazione e richiama sostanzialmente le stesse argomentazioni, sia pure nel contesto leggermente differente, optando come nel caso precedente (nel quale si decise per la non fondatezza) per il mancato accoglimento delle tesi dell’ente locale.