Valutazione estimativa dell’UTE (o altro organo amministrativo) e suo valore probatorio nel giudizio tributario: per la Cassazione è solo una perizia di parte

Avevamo per la verità già letto la sentenza 18 maggio 2016, n. 10222 della Corte di Cassazione non attribuendo ai temi in discussione un particolare rilievo. Semplicemente si aveva l’impressione che la Quinta sezione avesse giustamente cassato una sentenza della CTR Toscana profondamente errata.

La sentenza ha però assunto un rilievo mediatico importante essendo comparsa negli schermi TV in relazione alla famosissima “querelle” tra la trasmissione “Striscia la notizia” e l’Agenzia delle Entrate sugli accertamenti in valutazione. Al punto che oggi viene rilanciata da molti media nazionali.

Secondo i supremi Giudici va considerato che dinanzi al giudice tributario l’amministrazione finanziaria si pone sullo stesso piano del contribuente. Quindi la relazione di stima di un immobile – redatta dall’Ufficio tecnico erariale o da altro organismo interno all’amministrazione stessa, e da quest’ultima prodotta in giudizio – costituisce una relazione tecnica di parte e non una perizia d’ufficio. Con ciò, ad essa, considerata come mezzo di prova, deve essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la sua provenienza, non anche per quel che riguarda il suo contenuto estimativo.

Tale relazione di stima non è ovviamente del tutto priva di efficacia probatoria,  ben potendo essa costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento, anche esclusivo, della sua decisione; e tuttavia, occorre che il giudice spieghi le ragioni per le quali ritenga tale relazione (di parte) corretta e convincente; sia in sé, sia in rapporto a tutte le altre risultanze istruttorie comunque acquisite al giudizio (si vedano: Cass. nn. 14418/14; 8890/07 ed altre).

Nel caso in esame è mancata qualsivoglia motivazione atta a sostenere – alla luce di un ben più articolato quadro istruttorio – la ‘prevalenza’ della relazione tecnica dell’amministrazione finanziaria su quelle, di pari efficacia, prodotte in giudizio dai contribuenti. Da ciò si ricava la conclusione che la commissione tributaria regionale si sia risolta a disattendere il valore indicato nell’atto di trasferimento proprio e soltanto in ragione del fatto che la stima in questione proveniva, appunto, dall’amministrazione finanziaria, cosi da assumere (come erroneamente indicato) valenza equipollente ad una ‘perizia di ufficio’.

Insignificante ed errata è poi la considerazione espressa dai giudici di appello per cui il contribuente non aveva fatto istanza perché la Commissione disponesse una consulenza di ufficio. La mancata formulazione di istanza di ctu, infatti, non poteva ripercuotersi, quale vera e propria regola di giudizio atta a fondare il convincimento decisorio, in danno della parte. Meno che mai di quella parte che non risultava nemmeno gravata dall’onere probatorio.