Costituisce principio consolidato quello secondo il quale l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente.
Nel primo caso, si dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa.
Questo il chiaro passaggio motivazionale della Ordinanza 10 aprile 2019 n. 10290 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Chindemi, Rel. D’Ovidio) che afferma nettamente il principio della libertà di opzione, per il contribuente, tra l’impugnazione dell’atto presupposto (nel caso specifico l’avviso di liquidazione con difetto di notifica) o l’atto conseguente (nella specie la cartella di pagamento).
Singolare la lettura della vicenda fatta dalla CTR con riferimento al caso di un contribuente che si era opposto a una notifica falsamente attestata come posta in essere sull’atto presupposto. Il giudizio di querela di falso si era risolto a favore del contribuente stesso con sentenza passata in giudicato. Secondo la CTR aveva ritenuto, proprio con riferimento a tale esito processuale, che “la falsità delle notifiche dichiarate con la senten.za n. … non può produrre effetti negativi nei confronti del notificante …. ma può consentire all’interessato (cioè al contribuente) di esperire azione di rivalsa nei confronti degli autori dell’illecito”. La Corte, giustamente, rileva invece come da un lato una notifica inesistente non può produrre alcun effetto, né positivo né negativo; dall’altro, la responsabilità (e non la “rivalsa”, come impropriamente affermato dalla CTR) nei confronti degli autori dell’illecito può essere fatta valere solo dal soggetto che ha subito un danno a causa dell’illecito medesimo, ossia, nella specie, dal Comune che aveva l’onere della notifica nei confronti del contribuente al fine di far valere la sua pretesa impositiva…..